Art. 10.
(Garanzie procedurali).

      1. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione e salvo quanto previsto dal comma 3, ultimo periodo.
      2. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare, personalmente, il minore richiedente.
      3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione territoriale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
      4. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria lingua o in una

 

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lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione territoriale nomina un interprete. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
      5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dal richiedente asilo e la documentazione acquisita dalla Commissione territoriale o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della Commissione territoriale.
      6. Al termine dell'audizione, la Commissione territoriale rilascia al richiedente asilo copia autenticata del verbale dell'audizione medesima.